Diventare Soci
Estratto dello Statuto Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carru' (...omissis...)
Art.6 - Ammissibilità a socio
Possono essere ammessi a socio le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società. Per i soggetti di versi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative.
È fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui al comma precedente. I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata adessa formalmente comunicata.
I rappresentanti legali dei soci e quelli designati ai sensi del comma precedente esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.
Art. 7 -Limitazioni all’acquisto della qualità di socio
Non possono far parte della Società i soggetti che:
a)siano interdetti, inabilitati, falliti;
b)non siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
c)svolgano, a giudizio del consiglio di amministrazione, attività in concorrenza con la Società;
d)siano, a giudizio del consiglio di amministrazione, inadempienti verso la Società o abbiano costretto quest’ultima ad atti giudiziari per l’adempimento di obbligazioni da esse assunte nei suoi confronti.
Art.8 –Procedura di ammissione a socio
Per l’ammissione a socio, l’aspirante socio deve presentare al consiglio di amministrazione una domanda scritta contenente, o ltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente statuto o richieste dalla Società in via generale. Il consiglio di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e dispone la comunica zione della deliberazione all’interessato. In caso di accoglimento, unitamente alla comunicazione della delibera, il consiglio provvede immediatamente ad informare l’interessato che dovrà effettuare il versamento integrale dell’importo delle azioni sottoscritte e dell’eventuale sovrapprezzo nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della delibera. Verificato l’avvenuto versamento degli importi dovuti, è disposta l’annotazione della delibera nel libro dei soci, a far tempo dalla qua le si acquista la qualità di socio.Nessun socio può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammiss ione di nuovi soci.
Art. 9 - Diritti e doveri dei soci
I soci, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella Società ed iscritti nel libro soci, esercitano i d iritti sociali e patrimoniali e:
a)intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall’art. 25;
b) partecipano al dividendo deliberato dall’assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di soc io e nelcaso di sottoscrizione di nuove azioni a quello successivo al pagamento delle azioni stesse;
c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri soci nei modi e nei limiti fissati d ai regolamenti deliberazioni sociali.
I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società ed imputati alla riserva legale.
I soci hanno l’obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al b uon andamento della Società, operando in modo significativo con essa, partecipando all’assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.
Art. 10 - Domiciliazione dei soci
I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Società e ad ogni effetto di legge e del presente statuto, si ritengono domiciliati all’indirizzo risultante dal libro dei soci.
Art. 11 - Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde con la morte, col recesso e con l’esclusione.
Art. 12 - Morte del socio
In caso di morte del socio, qualora gli eredi non abbiano richiesto, nel termine di un anno dalla data del decesso del de cuius, il trasferimento delle azioni a loro nomeo detto trasferimento non sia stato approvato dal consiglio di amministrazione, la Società provvederà al rimborso delle azioni ai sensi del successivo art. 15. In pendenza del termine di cui al comma precedente, i coeredi dovranno designare un rappresentante comune che tuttavia, in ta le qualità, non può partecipare all’assemblea e non è eleggibile alle cariche sociali.
Art. 13 - Recesso del socio
Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, il socio ha diritto di recedere dalla Società, qualora non abbia concorso al le deliberazioni assembleari riguardanti la fusione con banche di diversa natura ai sensi dell’art. 36 del Testo Unico Bancario, nonché nell’ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti di cui all’art. 6. Il recesso non può essere parziale. La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata diretta al consiglio di amministrazione che dovrà esaminarla entro sessanta giorni dal ricevimento e comunicarne gli esiti al socio. Il socio può altresì richiedere, con le formalità di cui al comma precedente, di recedere dalla Società, oltre che nel caso i n cui il consiglio di amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non socio, nel caso di dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della società. Nei casi di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale e tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società, deve deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Il recesso produce effetto dal momento della comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento della richiesta. Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e,in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. Nei casi previsti dal terzo comma il recesso non può essere esercitato, e la relativa richiesta non ha comunque effetto, prim a che il socio abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la Società.
Art.14 - Esclusione del socio
Il consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l'esclusione dei soci: –che siano privi dei requisiti di cui all'art. 6, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alle lett. a) e b) dell’ art.7; – nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di respons abilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di direttori. Il consiglio di amministrazione, condeliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla società il socio che:
a)abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società o svolga attività in concorrenza con la Società stessa;
b)in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la Società ad assumere provvedimenti per l’adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;
c)sia stato interdetto dall’emissione di assegni bancari;
d)abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l’attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa. Nei casi diversi da quelli previsti dalla legge l’esclusione del socio è deliberata tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società. Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo. Il socio può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al collegio dei probiviri. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato. Contro l’esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale.
Art. 15 - Liquidazione della quota del socio
Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell’esercizio in cui il rap porto sociale si è sciolto limitatamente al socio.
Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.
Fermo restando quanto previsto dal primo comma, è comunque vietata la distribuzione di riserve.
Le somme non riscosse entro cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili restano devolute alla Società ed imputate alla riserva legale. [... omsissis ... ]