Reclami
Hai una segnalazione? Possiamo aiutarti
Banca Alpi Marittime pone al centro della propria attività la relazione con il Cliente, prestando attenzione alle Sue esigenze ed operando con la massima cura per individuare e rimuovere le cause che hanno provocato un reclamo, al fine di migliorare costantemente la qualità di prodotti e servizi.
Per eventuali contestazioni in merito ad un comportamento o un’omissione riferibile a prodotti e servizi bancari e finanziari, alla prestazione di servizi di pagamento o a servizi di investimento o all’attività di distribuzione assicurativa può essere presentato un reclamo, anche mediante il modulo scaricabile dal link sotto riportato, a mezzo:
- posta ordinaria all’indirizzo Banca Alpi Marittime Ufficio Funzione Reclami - Via posta ordinaria all’indirizzo Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.a. – Via Stazione n. 10 – 12061 Carrù (CN)
- posta raccomandata all’indirizzo Banca Alpi Marittime Ufficio Funzione Reclami - Via posta raccomandata all’indirizzo Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.a. Via Stazione n. 10 – 12061 Carrù (CN)
- posta elettronica alla casella reclami@bancaalpimarittime.it
- posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo direzionegenerale@pec.bancaalpimarittime.it
- FAX:
Scarica il modulo
per presentare il Reclamo
Dopo aver ricevuto un reclamo, l‘Ufficio Reclami della BCC invia tempestivamente al Cliente una conferma di avvenuta ricezione dello stesso, verificando se del caso la corretta legittimazione del reclamante. Successivamente provvede ad inviare al Cliente la lettera di chiusura del reclamo con lo stesso mezzo con il quale è pervenuto (posta ordinaria, raccomandata A/R , email o PEC, fax) entro i termini previsti dalla normativa di riferimento di seguito riportati:
- 60 giorni di calendario per reclami aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari;
- 60 giorni di calendario per reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento e la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi;
- 45 giorni di calendario per i reclami aventi ad oggetto l’attività di distribuzione assicurativa svolta da dipendenti e collaboratori;
- 15 giorni lavorativi per i reclami aventi ad oggetto i servizi di pagamento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro i 15 giorni lavorativi, invia una prima risposta indicando le ragioni del differimento della risposta definitiva al reclamo e specificando il termine entro il quale fornirà la risposta definitiva. In ogni caso il termine per il riscontro definitivo non supera i 35 giorni lavorativi.
Ricordiamo che per formulare una richiesta di rimborso relativa ad operazioni di pagamento non autorizzate e/o non correttamente eseguite, prima di presentare un reclamo è necessario procedere alla compilazione dell’apposito modulo disconoscimento presente nella seguente sezione
Vai al modulo
per il Disconoscimento
Per i reclami relativi alla struttura e alle caratteriste dei prodotti assicurativi, alla relativa documentazione d'offerta, e alla gestione del rapporto contrattuale con le compagnie di assicurazione è necessario rivolgersi direttamente alla Compagnia di Assicurazione di riferimento.
Per i reclami relativi a presunte irregolarità, criticità o anomalie circa il funzionamento di una forma pensionistica complementare è necessario rivolgersi direttamente alla SGR di riferimento che ha istituito il Fondo Pensione.
Resta ferma la facoltà per il cliente, nel caso in cui non sia soddisfatto del riscontro al reclamo fornito dalla Banca/Società ovvero in caso di mancata risposta da parte della stessa entro i termini fissati dalla normativa, di rivolgersi a uno dei seguenti enti preposti alla risoluzione stragiudiziale delle controversie.
Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
consultabile per i prodotti e servizi bancari. Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito della sua competenza consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it o richiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia.
Dal 1° ottobre 2022 non potranno essere sottoposte all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di presentazione del ricorso, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni della Banca d'Italia.
Ciò implica, ad esempio, che un ricorso presentato il 1° settembre 2026 potrà avere ad oggetto solo operazioni o comportamenti successivi al 1° settembre 2020, purché siano decorsi senza esito i termini previsti dalla normativa di riferimento dalla data di trasmissione del reclamo, oppure vi sia stata risposta da parte della Banca/Società
Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)
consultabile per i servizi e le attività di investimento e per lo svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa in relazione ai prodotti di investimento assicurativi nonché per eventuali doglianze e segnalazioni relative al contenuto dei Key Information Document (KID) dei prodotti finanziari e assicurativi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ACF e l’ambito della sua competenza consultare il sito www.acf.consob.it .
Il diritto di ricorrere all’Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti
Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione
per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it
Altro organismo di mediazione
iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it
Il ricorso a uno degli organismi sopra elencati è condizione necessaria per poter ricorrere all’autorità giudiziaria
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
Per l’attività di distribuzione assicurativa resta altresì ferma la facoltà per il cliente, nel caso in cui non sia soddisfatto del riscontro al reclamo fornito dalla Banca/Società ovvero in caso di mancata risposta da parte della stessa entro i termini fissati dalla normativa, di rivolgersi a: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
consultabile per l’attività di distribuzione assicurativa svolta direttamente dalla Banca/Società in relazione ai prodotti assicurativi danni e ai prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi, nonché per questioni attinenti al rapporto contrattuale, alla gestione dei sinistri e alla documentazione informativa dei prodotti assicurativi (fatta eccezione per il KID). Le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all’IVASS e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
Rendiconto sull'attività di gestione dei Reclami
In merito ai dati quantitativi dei reclami ricevuti, la BCC pubblica annualmente un rendiconto sull’attività di gestione dei reclami. I rendiconti si possono consultare ai link sotto riportati.